Art. 3.
(Istituzione del certificato professionale
di qualità).

      1. È istituito il certificato professionale di qualità, di seguito denominato «certificato», con il quale sono attestati l'esercizio abituale delle attività professionali di cui all'articolo 1, il costante aggiornamento del soggetto interessato e un comportamento conforme alle norme di corretto svolgimento delle medesime attività professionali.
      2. Il certificato non costituisce requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge ed è rilasciato a tutti i prestatori iscritti alle associazioni nazionali maggiormente

 

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rappresentative del settore che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
      3. Il certificato dà diritto al soggetto cui è rilasciato di esporre il marchio «professionista certificato» sulla propria insegna e sulla propria carta intestata.
      4. Il certificato è rilasciato da un'apposita commissione regionale, di seguito denominata «commissione», istituita con delibera del presidente della giunta regionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. La commissione è composta da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il richiedente svolge la propria attività e da un rappresentante della regione.
      6. Per ottenere il certificato il richiedente inoltra alla propria associazione professionale e alla commissione la richiesta di certificazione allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
      7. La commissione risponde alla richiesta di certificazione entro due mesi dalla data di ricevimento della medesima richiesta. Decorsi tre mesi senza che la commissione si sia riunita e abbia deliberato in merito, la richiesta si intende accolta.
      8. I provvedimenti che negano il rilascio del certificato devono essere motivati e notificati ai soggetti richiedenti. Avverso tali provvedimenti il richiedente può ricorrere davanti alla magistratura amministrativa.